Iva Intrastat e vies: è obbligatorio pagarla o si può farne a meno?

Dal 2020 sono entrate in vigore le nuove normative UE che regolano le cessioni intra-comunitarie per chi è possessore di una Partita IVA. Questo nell'attesa che vengano introdotte delle normative più stringenti affinchè un'operazione venga classificata come cessione intra-comunitaria di beni e possa aver beneficio della non imponibilità dell'IVA nello Stato membro di origine, contenendo le evasioni o frodi.

Il modello Intrastat

All'interno del modello Intrastat vanno inserite le operazioni tra titolari di Partita IVA in un certo periodo avvenute in uno Stato membro dell'Unione Europea. Introdotto nel 1993 dopo l'abolizione delle barriere nell'Unione. consente di riportare le fatture emesse o ricevute dai possessori di Partita IVA (operazioni B2B). Condizione necessaria è che siano stati corrisposti dei pagamenti, spediti dei beni o prestati servizi tra i vari Paesi dell'UE.
Chiunque effettui delle operazioni di compravendita intracomunitaria, poi, deve essere registrato al VIES.

Il Vies

L'archivio VIES (VAT information exchange system) si richiede nel caso vengano effettuate operazioni intracomunitarie. Per essere inseriti nel VIES è necessaria la richiesta tramite compilazione del campo "Operazioni intracomunitarie" del quadro I dei modelli AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi) e AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche).

Chi è titolare di Partita IVa e non ha richiesto l'inclusione al VIES non appena avviata la propria attività, può richiederla tramite l'Agenzia delle Entrate. L'obbligo di iscrizione al VES riguarda tutti quei titolari di Partita IVA che hanno un'attività di impresa, arte o professione nel territorio del proprio Stato ed effettuano operazioni intracomunitarie. Tutti i contribuenti possono retrocedere dall'opzione di iscrizione al VIES in qualsiasi momento tramite gli appositi servizi telematici.

IVA Intrastat e VIES: è obbligatorio pagarla o si può farne a meno?

Quando viene emessa una fattura intracomunitaria, se si è il committente, non è obbligatorio pagare l'IVA e la transazione va indicata in regime reverse charge. Ciò significa che si ha una deviazione della normale contribuzione dell'IVA che prevede sia il committente del bene o del servizio a pagare l'IVA nello Stato membro del fornitore.

Di solito il fornitore applica un'aliquota in fattura, addebitando il pagamento al cliente che paga, così, la somma dell'IVA imponibile. Questa procedura, però, da spazio a evasione fiscale o frode. Per contrastare questo fenomeno si applica, quindi, il reverse charge che impone l'obbligo di versare l'IVA.

Nella pratica il reverse charge prescrive che all'emissione della fattura non va applicata l'aliquota ma va riportata la dicitura inversione contabile. Il ricevente della fattura fiscale deve, invece, integrarlo con l'ammontare dell'IVA e conservarla sia nel registro IVA con tutte le fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Questo metodo si applica nei seguenti settori:

  • edile
  • cessioni di fabbricati
  • telefonia
  • beni estratti da miniere o cave
  • cessioni di computer e loro eventuali accessori o pezzi di ricambio
  • emissione di gas serra
  • trasferimenti di gas e energia
  • settore di pulizia, demolizione e completamento di edifici o installazione impianti
  • transazioni con supermercati, ipermercati o discount
  • concessioni di pallet
  • grande distribuzione

I professionisti che aderiscono al regime dei minimi, invece, non hanno l'obbligo di applicare l'IVA nelle fatture emesse poichè a loro non si applica il reverse charge. Però, nel caso in cui sia il contribuente minimo a richiedere la prestazione, egli è tenuto ad integrare la fattura fiscale con l'ammontare dell'IVA da contruibuire.

Nel caso in cui non venga applicato il reverse charge (quando imponibile), le parti coinvolte nel trasferimento del bene o del servizio dovranno pagare un'ammenda pari o al doppio dell'IVA. Viene imposto il 3% dell'IVA solo nel caso in cui la somma imponibile dell'IVA sia pari ad una somma inferiore a quella dovuta.